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Sez. 5, Sentenza n. 10983 del 27/09/2019 Cc. (dep. 01/04/2020) Rv. 278884 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Confisca - Impresa mafiosa “originaria”, “di proprietà del mafioso” e “a partecipazione mafiosa” – Distinzione – Rilevanza ai fini della determinazione dei patrimoni confiscabili.
Stato
decisa il 2019-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278884-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione, ai fini della determinazione delle attività imprenditoriali confiscabili, occorre distinguere l'impresa mafiosa "originaria", incentrata sulla figura dominante del fondatore, soggetto intraneo all'organizzazione, che la gestisce direttamente con metodo mafioso, e quella "di proprietà del mafioso", diretta da un mafioso con identico metodo sia pure attraverso un formale prestanome - attività entrambe per le quali è irrilevante l'eventuale origine formalmente "pulita" dei beni aziendali perché esse praticano forme più o meno intense di intimidazione verso la concorrenza e devono la produzione del reddito a vantaggi di tipo illecito - da quella "a partecipazione mafiosa", nella quale il titolare non è un mero prestanome ma rappresenta anche i propri interessi e per la cui confisca è, invece, necessario accertare se (e da quale momento) il ciclo aziendale sia stato inquinato dai metodi mafiosi, ovvero se, senza alterazione dello stesso, si sia realizzata solo un'immissione di capitali illeciti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)