Sez. 6, Sentenza n. 13296 del 30/01/2018 Cc. (dep. 22/03/2018) Rv. 272640 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Sequestro finalizzato alla confisca ex art.416 bis, comma settimo, cod.proc.pen. - Nozione di "impresa mafiosa" - Soci - Qualifica di terzi estranei al reato - Esclusione - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art.416 bis, comma settimo, cod.pen., può avere ad oggetto l'intero patrimonio e le quote di una società allorchè questa sia qualificabile come "impresa mafiosa" e, cioè, quando vi sia una totale sovrapposizione tra compagine associativa e sodalizio criminoso, ovvero l'intera attività sia frutto dell'impiego di risorse economiche provento di delitto, oppure qualora l'impresa sia direttamente sottoposta al controllo dell'associazione mafiosa. (In motivazione, la Corte ha escluso la qualità di terzi estranei al reato in capo a quei soci che, pur non avendo direttamente avuto contatti con il sodalizio criminale, si erano ugualmente avvantaggiati della partecipazione di clan camorristici all'attività imprenditoriale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)