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Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 28/01/2016 (Rv. 638490 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) | Debitore diretto - Legittimazione passiva nell'azione esecutiva - Esclusione - Parte necessaria del procedimento - Fondamento - Conseguenze in ipotesi di suo fallimento.
Stato
decisa il 2016-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638490-01

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO)

In tema di espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto, pur non legittimato passivo dell'azione esecutiva avente ad oggetto il bene di proprietà del terzo, è tuttavia parte necessaria poiché partecipa al relativo procedimento a titolo diverso da quello del proprietario e deve essere sentito quando le norme regolatrici della procedura lo prevedano, in quanto portatore dell'interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a far sì che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso per quest'ultimo. La dichiarazione di fallimento di quel debitore, inoltre, non impedisce l'instaurazione e la prosecuzione della procedura verso il terzo acquirente, assicurandosi la presenza ivi del primo tramite la partecipazione del curatore, salvo che non risulti configurabile un suo interesse a contrastare in proprio la pretesa azionata in giudizio per l'eventualità che la stessa sia fatta valere anche nei suoi confronti, una volta ritornato "in bonis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)