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Sez. L, Sentenza n. 6876 del 10/08/1987 (Rv. 455071 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - RIGETTO IN APPELLO DELLA DOMANDA FONDATA SULLA DERIVAZIONE DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DALL'ESPOSIZIONE ALL'ESALAZIONE DI POLVERI DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIAMENTE INDICATE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455071-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - RIGETTO IN APPELLO DELLA DOMANDA FONDATA SULLA DERIVAZIONE DELLA MALATTIA PROFESSIONALE DALL'ESPOSIZIONE ALL'ESALAZIONE DI POLVERI DIVERSE DA QUELLE ORIGINARIAMENTE INDICATE - ESCLUSIONE.*

Non integra gli estremi della manifesta infondatezza e della temerarietà - ai fini della condanna del lavoratore soccombente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente previdenziale ex art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. - il rigetto, in grado d'appello, della domanda del lavoratore tendente al riconoscimento di una malattia professionale dipendente dall'esposizione alla esalazione di polveri diverse da quelle originariamente indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, atteso che - avendo il giudice il potere-dovere di accertare se l'effettiva sussistenza della tecnopatia, ancorché diversa da quella denunciata, sia riconducibile ad una delle lavorazioni tabellate evincibili dagli elementi anamnestici - non risulta violato il divieto del mutamento della domanda in grado d'appello, previsto dall'art. 437 cod. proc. civ.. (V 609/85, mass n 438820).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)