Sez. L, Sentenza n. 609 del 30/01/1985 (Rv. 438820 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DENUNCIA DI UNA TECNOPATIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALI DI UNA DIVERSA TECNOPATIA CONTEMPLATA DA NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE SOPRAVVENUTA IN CORSO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DENUNCIA DI UNA TECNOPATIA IN SEDE AMMINISTRATIVA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALI DI UNA DIVERSA TECNOPATIA CONTEMPLATA DA NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE SOPRAVVENUTA IN CORSO DI GIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di malattie professionali, la circostanza che il lavoratore abbia denunciato in Sede amministrativa una determinata tecnopatia (nella specie, silicosi) non esclude il potere-dovere del giudice di accertare la sussistenza di una diversa tecnopatia (nella specie, broncopneumopatia da inalazione di calcare) contemplata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (allegato n. 4 al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), entrata in vigore, in forza del d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, nel corso del giudizio, ove lo assicurato abbia espressamente richiesto tale accertamento e la malattia professionale considerata dalla nuova tabella non esuli dal quadro della sintomatologia già allegata e sia correlativa alla lavorazione inizialmente dedotta. (V 2839/84, mass n 434878; (V 440/84, mass n 432665; (V 4681/83, mass n 429570).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 53, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)