Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 30/01/2006 (Rv. 591330 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Obbligo di manutenzione ordinaria - Inadempimento - Causazione di danni ad un immobile confinante - Responsabilità del conduttore - Sussistenza - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE
L'obbligo di manutenzione ordinaria dell'immobile locato grava sul conduttore e, conseguentemente, è quest'ultimo e non il proprietario che deve ritenersi responsabile dei danni subiti da un immobile confinante a causa della sua violazione. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del proprietario per i danni subiti da un immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua che avevano danneggiato un immobile confinante, provocate dal fatto che i canali di scolo erano stati intasati dalle foglie cadute dagli alberi di alto fusto siti nel primo, che il conduttore non aveva provveduto ad eliminare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1609, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)