Sez. 3, Sentenza n. 24530 del 20/11/2009 (Rv. 610784 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Nozione di custodia - Disponibilità di fatto della cosa - Sufficienza - Esclusione - Disponibilità giuridica congiunta - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
Può essere qualificato "custode" della cosa, per i fini di cui all'art. 2051 cod. civ., colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. È da considerarsi, perciò, "custode", ai sensi della norma indicata, sia il proprietario che il conduttore del bene, in quanto detentore qualificato, ma non il loro dipendente. (Nella specie, nel corso delle operazioni di taglio d'un albero d'alto fusto all'interno del parco di una villa, la caduta di un ramo aveva provocato la morte di uno dei lavoranti. La S.C., in base all'enunciato principio, ha ritenuto - cassando con rinvio la sentenza impugnata - che erroneamente il giudice di merito aveva escluso la responsabilità del conduttore dell'immobile e del relativo parco, mentre correttamente aveva negato la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in capo al dipendente del conduttore stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)