Sez. 4 - , Sentenza n. 23160 del 06/04/2017 Cc. (dep. 11/05/2017) Rv. 270186 - 01
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Onere per la parte interessata di avvalersi della ricusazione - Mancato rilievo - Conseguenze.
GIUDICE - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)