Sez. 6, Sentenza n. 42707 del 27/09/2011 Cc. (dep. 18/11/2011) Rv. 250987 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE | Causa di incompatibilità del collegio giudicante - Termine di proposizione - Limiti - Deducibilità oltre il termine dell'udienza - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - IN GENERE
In tema di incompatibilità, la funzione della ricusazione rimane circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo cui la causa di incompatibilità si riferisce. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la causa di ricusazione sia sorta, o divenuta nota, successivamente alla scadenza del termine ordinario per dedurla, essa deve essere proposta prima del termine dell'udienza, limite oltre il quale non è più possibile far valere l'incompatibilità ai fini della ricusazione. (Fattispecie in cui l'istanza di ricusazione è stata presentata dopo la definizione del processo di secondo grado cui si riferiva la dedotta causa di incompatibilità del collegio giudicante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)