Sez. 1, Sentenza n. 974 del 16/12/2014 Cc. (dep. 13/01/2015) Rv. 262938 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Misura cautelare disposta dal giudice incompetente dopo la convalida del fermo - Questione relativa alla insussistenza del requisito dell'urgenza - Preclusione - Condizioni.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Quando il giudice incompetente dispone una misura cautelare dopo aver convalidato il precedente provvedimento di fermo, la questione relativa alla sussistenza del requisito dell'urgenza è preclusa per acquiescenza se l'indagato non abbia impugnato l'ordinanza di convalida del fermo e, pur eccependo l'incompetenza, non abbia chiesto alla Corte di cassazione l'annullamento anche dell'originario titolo di custodia oggetto di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)