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Sez. 3, Sentenza n. 27701 del 01/04/2014 Cc. (dep. 26/06/2014) Rv. 260111 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Misure cautelari reali - Corte di Cassazione - Dichiarazione di incompetenza e inefficacia "differita" della misura - Presupposti - Verifica dei requisiti richiesti per l'emissione del provvedimento cautelare - Necessità - Sindacato sull'esistenza del requisito dell'urgenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260111-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

In tema di misure cautelari reali, la Corte di cassazione, qualora ritiene che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiarare l'incompetenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, in applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., che prevede l'inefficacia "differita" del provvedimento di vincolo, previa verifica della sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", ma non anche del requisito dell'urgenza, in quanto l'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen. si applica esclusivamente alle misure cautelari personali. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)