Sez. 6, Sentenza n. 470 del 15/10/1986 Ud. (dep. 19/01/1987) Rv. 174839 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - TRUFFA DIFFERENZA - CONCORSO FORMALE DI REATI - AMMISSIBILITÀ.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO - TRUFFA DIFFERENZA - CONCORSO FORMALE DI REATI - AMMISSIBILITÀ.*
I delitti di truffa e millantato credito si distinguono per la diversità dell'oggetto della tutela penale, che è il patrimonio, nella truffa, e il prestigio della pubblica amministrazione, nel delitto di cui all'art. 346 cod. pen. pertanto le due violazioni, anche se Unite in unica Azione, producono due distinti eventi criminosi, con conseguente concorso formale di reati. (V mass n 168855; (V mass n 157934).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)