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Sez. 6, Sentenza n. 3905 del 31/01/1985 Ud. (dep. 24/04/1985) Rv. 168855 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PRETESTO DI ESONERO DAL SERVIZIO MILITARE - MILLANTATO CREDITO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1985-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168855-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PRETESTO DI ESONERO DAL SERVIZIO MILITARE - MILLANTATO CREDITO - DIFFERENZE.*

Il delitto di truffa e quello di millantato credito si differenziano tra loro sia per il diverso oggetto giuridico sia per la diversità del soggetto passivo, sia per l'elemento materiale giacché per il millantato credito è richiesto l'uso di una vanteria e non occorre l'effettivo conseguimento di un ingiusto profitto, che è necessario, invece, con l'uso di artifici e raggiri, per la consumazione della truffa. (fattispecie in tema di richiesta di denaro per preteso esonero dal servizio militare). (Conf mass n 108790).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)