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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 110 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-14, depositata il 1988-01-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:110
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10290

  • Energia elettrica
  • Imprese elettriche nazionalizzate
  • Trasferimento del relativo personale all'e.n.e.l.
  • Condizione temporale limitativa
  • Esclusione dai trasferimenti del personale assunto posteriormente al 1^ gennaio 1962
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 13. comma terzo.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
Il limite temporale, del 1^ gennaio 1962, apposto dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. e con riferimento al quale era previsto il trasferimento all'ente del solo personale delle imprese elettriche nazionalizzate in servizio a quella data, non appare ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del personale assunto posteriormente ed escluso dal trasferimento, in quanto la 'ratio' della legge e della previsione del suddetto limite corrisponde all'esigenza di assicurare la disponibilità di personale adeguato, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quello dell'impresa - e fatta salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2112 cod.civ. -, nonché di determinare con certezza gli organici dell'Ente pubblico secondo un principio di economicità della gestione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 261/1976.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"), promosso con ordinanze emessa il 7 aprile 1981 dal Pretore di S. Angelo a Fasanella, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1981; Visto l'atto di costituzione dell'E.N.E.L.; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Sant'Angelo a Fasanella, con ordinanza emessa il 7 aprile 1981 nel procedimento civile vertente tra Stio Cosimo ed altro e l'E.N.E.L., ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"), nella parte in cui (comma terzo) prevede il trasferimento all'E.N.E.L. del personale delle imprese elettriche nazionalizzate in servizio alla data del 1° gennaio 1962, sotto il profilo della ingiustificata discriminazione, concretantesi nel mancato diritto al mantenimento in servizio, nei confronti del personale assunto posteriormente a tale data da imprese elettriche la cui nazionalizzazione è avvenuta a grande distanza di tempo dalla data di riferimento, per essersi solo allora verificate le condizioni per la nazionalizzazione; che, si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte l'E.N.E.L., chiedendo che venga dichiarata la non fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza 21 dicembre 1976, n. 261, dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma dello stesso art. 13, della legge n. 1643 del 1962, che limitava il trasferimento all'E.N.E.L. dei dipendenti delle imprese elettriche nazionalizzate con riferimento alla data del 1° gennaio 1962 e solo per il personale addetto all'esercizio di attività elettriche, ritenendo così, in tale occasione, non ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione dal trasferimento di alcune categorie di detto personale perché rispondente alle esigenze di gestione del nuovo Ente; che, in tale pronuncia, fu posto in evidenza che la ratio primaria dell'art. 13 della legge istitutiva dell'Ente debba essere "individuata nella esigenza di assicurare all'E.N.E.L. la disponibilità di personale adeguato, secondo un principio di economicità di gestione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quello dell'impresa"; che, tenuto conto della ratio così evidenziata e del contemperamento fra il diritto del lavoratore e di quello dell'impresa pubblica, e fatta salva in ogni caso, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., non appare, relativamente al regime speciale, ingiustificatamente discriminatorio, il suddetto limite temporale - previsto dal terzo comma dello stesso art. 13, ora denunciato - del 1° gennaio 1962, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L., essendo la previsione del limite stesso diretta a determinare con certezza gli organici da trasferire all'Ente pubblico secondo un principio di economicità della gestione; che, pertanto, la questione, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ("Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sant'Angelo a Fasanella (Reg. ord. n. 544 del 1981). Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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