Sez. 2, Sentenza n. 4853 del 20/12/1993 Ud. (dep. 29/04/1994) Rv. 197781 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - In genere | Appropriazione indebita in genere - Elementi differenziali dei due reati - Possesso - Nozione - Fattispecie relativa a impossessamento di titoli di clienti da parte di dipendenti di una banca - Furto - Sussistenza.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - In genere
Ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione "nomine proprio" e non in "nomine alieno", come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtù del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto: deve pertanto escludersi possesso in senso penalistico in capo ad un dipendente di una Cassa di Risparmio con riferimento a titoli di clienti di cui il medesimo abbia la detenzione materiale o meramente precaria al limitato fine di determinate operazioni, non potendo portarli all'esterno se non per le esigenze connesse a dette operazioni. (In relazione all'impossessamento di siffatti titoli i giudici di merito avevano ritenuto il dipendente in questione responsabile di furto e la Corte di Cassazione nell'affermare il principio di cui sopra ha respinto il ricorso dell'imputato secondo cui il fatto ascrittogli avrebbe dovuto essere qualificato come appropriazione indebita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)