diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3931 del 26/02/2015 (Rv. 634568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO | Annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile occupato obbligatoriamente - Condizioni - Ambito di applicazione - Licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo - Altri tipi di licenziamento - Licenziamento disciplinare - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO

In tema di licenziamento del lavoratore disabile, l'art. 10, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 - che prevede l'annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile (o di categoria equiparata) occupato obbligatoriamente "qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva" prevista dal precedente art. 3 della legge - riguarda soltanto il "recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo" e non anche gli altri tipi di recesso datoriale. Ne consegue che la norma non si applica al licenziamento disciplinare, nelle sue diverse configurazioni, in conformità con l'idea ispiratrice di tutta la legge n. 68 del 1999 di coniugare la valorizzazione delle capacità professionali dei disabili (o equiparati) con la funzionalità economica delle imprese che li assumono.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 10 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)