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Sez. L, Sentenza n. 2210 del 04/02/2016 (Rv. 638658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO | Annullabilità del licenziamento del disabile occupato obbligatoriamente - Quota di riserva - Modalità di calcolo - Apprendisti - Computabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO

In tema di licenziamento del lavoratore disabile, ai fini della determinazione della quota di riserva di cui all'art. 3 della l. n. 68 del 1999, dalla cui violazione consegue l'annullabilità del recesso ex art. 10, comma 4, della stessa legge, vanno computati anche i lavoratori apprendisti perché non espressamente esclusi dal successivo art. 4, trattandosi di norma speciale, volta ad assicurare una tutela rafforzata ai disabili e destinata a prevalere su quella generale di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che comunque fa salve "specifiche previsioni di legge", la cui interpretazione va operata in conformità ai principi dettati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con l. n. 18 del 2009 e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE, nonché all'art. 26 della cd. Carta di Nizza e all'art. 15 della Carta sociale europea.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 3, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 4, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 10 com. 4, Legge 03/03/2009 num. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)