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Sez. 1, Sentenza n. 4293 del 15/05/1997 (Rv. 504362 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Individuazione ex art. 51 legge n. 865 del 1971 delle aree da destinare a edilizia popolare ed economica - Collegata eventualità della procedura ablativa - Sussistenza - Acquisto delle aree da parte del Comune - Eventualità della procedura ablativa quale presupposto oggettivo dell'operazione negoziale - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie in tema di possibilità dell'ex. proprietario di chiedere la risoluzione o l'annullamento della vendita nel caso di destinazione speculativa data, dal Comune alle aree.
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504362-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE

Qualora, con delibere della Giunta comunale, siano state localizzate le aree da destinare a edilizia residenziale pubblica, l'eventualità che dette aree siano oggetto di procedura ablativa discende direttamente dalla legge, atteso che, a norma dell'art. 3 D.L. n. 115 del 1974 (convertito con modifiche in legge n. 247 del 1974), l'indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'art. 51 legge n. 865 del 1971 "comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite....". Pertanto, nell'ipotesi in cui l'amministrazione comunale acquisti dal privato tali aree (già individuate ai sensi del citato art. 51), la suddetta eventualità (di ricorso a procedura ablativa), ancorché non specificamente rappresentata, non può non rilevare come presupposto oggettivo di tutta l'operazione negoziale, presupposto da ricollegarsi al principio di buona fede contrattuale, più che a presunte determinazioni volitive delle parti. (Nella specie un'area di proprietà di un privato e destinata a interventi di edilizia economica e popolare era stata acquistata dal Comune che l'aveva successivamente lottizzata e rivenduta a privati ad un prezzo di molto superiore a quello d'acquisto. La S.C. ha cassato per vizi di motivazione la sentenza di merito che aveva rigettato le domande del privato intese ad ottenere la risoluzione dell'originario contratto di compravendita in applicazione dei principi in materia di presupposizione, ovvero l'annullamento del suddetto contratto per vizi del consenso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1337, Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 3, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)