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Sez. 2, Sentenza n. 17698 del 14/08/2007 (Rv. 599188 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Vendita di area da un privato ad un comune - Destinazione a scopi di pubblica utilità - Variazione della destinazione urbanistica - Presupposizione - Risoluzione del contratto - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599188-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

Nel caso in cui un privato venda un immobile con l'obbligo del comune acquirente di destinarlo alla realizzazione di un centro scolastico e, successivamente, il comune ne modifichi la destinazione urbanistica e lo ceda a privati per realizzare insediamenti residenziali e terziari, non ricorrono i presupposti per dichiarare risolto il contratto, sotto il profilo della presupposizione, per il venir meno di un presupposto tenuto presente dai contraenti nella formazione del loro consenso e condizionante l'esistenza ed il permanere del vincolo negoziale, poiché la compravendita costituisce momento attuativo di una convenzione urbanistica che non priva il comune del potere di imprimere alle aree (interessate da una anteriore cessione) una diversa destinazione, la quale è situazione dipendente dalla volontà dello stesso comune.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)