Sez. 1, Sentenza n. 8357 del 17/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006) Rv. 234081 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione - Ordine del Questore - Motivazione - Contenuti.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il provvedimento con il quale il Questore dispone l'allontanamento di uno straniero, ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 deve essere motivato a norma dell'art. 3, comma primo, della legge 241 del 1990, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, con la conseguenza che il Questore è tenuto ad indicare i presupposti delle modalità di esercizio del suo potere, ma non è tenuto ad esplicitare i dettagli tecnici che devono restare riservati anche per ragioni di sicurezza. (In motivazione, la S.C. ha affermato che anche la mera ripetizione della formula normativa costituisce idonea motivazione quando si richiama "per relationem" al provvedimento del Prefetto, ovvero quando non vi è alcuna necessità di specificazioni concrete).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/2002 num. 189 art. 13 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)