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Sez. 3, Sentenza n. 12671 del 06/10/1987 Ud. (dep. 10/12/1987) Rv. 177239 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LEGNAIA RIPOSTIGLIO UBICATA NELLA PARTE POSTERIORE DELLA CASA - PERTINENZA - AUTORIZZAZIONE SINDACALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177239-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - LEGNAIA RIPOSTIGLIO UBICATA NELLA PARTE POSTERIORE DELLA CASA - PERTINENZA - AUTORIZZAZIONE SINDACALE - SUFFICIENZA.*

Un vano in muratura di 20 metri quadri, ubicato nella parte posteriore della casa e destinato ad uso legnaia - ripostiglio, deve essere qualificato come "pertinenza" dell'edificio, per la quale, in forza dell'art. 7 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, non è più richiesta la concessione edilizia, ma una mera autorizzazione del sindaco. (V mass n 163235).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)