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Sez. 3, Sentenza n. 1632 del 15/04/1988 Ud. (dep. 07/02/1989) Rv. 180386 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - PERTINENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180386-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - PERTINENZA - NOZIONE.*

Ai fini della normativa di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94 (norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) deve considerarsi pertinenza l'opera che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, è posta in un durevole rapporto di subordinazione con altra preesistente, al fine di renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro. (nella specie la Corte ha escluso che l'autorimessa potesse essere considerata pertinenza, non essendo posta al servizio dell'adiacente casa di abitazione). (V mass n 163235; (V mass n 165134; (V mass n 166902; (V mass n 168961; (V mass n 169504; (V mass n 176071; (V mass n 177166; (V mass n 177239; (V mass n 177491; (V mass n 165877; (V mass n 169270; (V mass n 173914; (V mass n 177331).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)