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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25315 del 11/11/2020 (Rv. 659516 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso di soggiorno per motivi familiari - Revoca - Violazione dell’obbligo di avviso dell’inizio del procedimento - Nullità del provvedimento - Esclusione - Diritto dell’impugnante di far valere le proprie difese in sede giurisdizionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659516-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

L'omissione dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca del permesso di soggiorno non determina la nullità del provvedimento di revoca per carenza di un suo requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla sua impugnazione, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto avanzare in fase amministrativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., DPR 31/08/1999 num. 394 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)