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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21143 del 07/08/2019 (Rv. 654952 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo di revoca della protezione sussidiaria - Violazione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento - Nullità del provvedimento amministrativo di revoca - Esclusione - Obbligo del Giudice di consentire all'impugnante tutte le difese non spiegate a motivo dell'omesso avviso - Sussiste.
Stato
decisa il 2019-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654952-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di revoca della protezione internazionale, l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 33, comma 1 del d.lgs. n.25 del 2008, non determina alcuna nullità della decisione di revoca per carenza di un requisito formale, ma impone al giudice, chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione avverso il provvedimento della Commissione nazionale per il diritto di asilo, di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale, tutte le difese che egli, a causa del mancato avviso, non abbia potuto spiegare in fase amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 33 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)