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Sez. 3, Sentenza n. 2449 del 28/09/1973 (Rv. 365857 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA - SUFFICIENZA. *
Stato
decisa il 1973-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365857-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA - SUFFICIENZA. *

L'indicazione, nel ricorso per Cassazione, del numero e della data della bolletta di deposito per soccombenza e sufficiente agli effetti dell'art 366 n 5 cod proc civ pur se non risultano fornite ulteriori indicazioni, dovendosi ritenere che il deposito si riferisca alla sentenza impugnata e che il relativo versamento sia stato effettuato all'ufficio del registro del palazzo di giustizia di Roma, in ispecie se in questa citta risulti stilato il ricorso. (Conf 1865/71, mass n 352400).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)