Sez. 2, Sentenza n. 1856 del 17/06/1971 (Rv. 352400 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - PROVA DELL'ANTERIORITA DEL DEPOSITO - INDICAZIONE DEL NUMERO E DATA DELLA BOLLETTA - SUFFICIENZA - MANCATA MENZIONE DELL'UFFICIO DI REGISTRO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - FINALITA - PROVA DELL'ANTERIORITA DEL DEPOSITO - INDICAZIONE DEL NUMERO E DATA DELLA BOLLETTA - SUFFICIENZA - MANCATA MENZIONE DELL'UFFICIO DI REGISTRO - IRRILEVANZA.*
Dovendo il deposito per il caso di soccombenza essere anteriore alla proposizione del ricorso per Cassazione, la menzione di esso nel ricorso stesso, prescritta a pena di inammissibilita dall'art 366 n 5 cod proc civ, e diretta a dimostrare tale anteriorita, non essendo evidentemente possibile trascrivere gli elementi essenziali di una quietanza di deposito se questo non e stato preventivamente eseguito. Tale esigenza e pienamente assicurata quando nel ricorso siano stati indicati il numero e la data della bolletta, anche se manca la menzione dell'ufficio del registro presso il quale il deposito e stato eseguito. (V 2757'70 mass n 349237' 2718'70 mass n 340180' 1548'70 mass n 3474(o6' 115'70 mass n 344844' 4000'68 mass n 337579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)