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Sez. 2, Sentenza n. 7818 del 04/04/2006 (Rv. 590119 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Nullità - Sanatoria "ex tunc" - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590119-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI

La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. (Nella specie, la notifica dell'atto di appello ai due appellati era avvenuta mediante consegna di una sola copia presso il difensore di entrambi: la Corte ha ritenuto che la costituzione in appello di uno degli appellati avesse sanato il vizio della notifica nei suoi confronti e che il giudice dell'appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica all'altro appellato non litisconsorte necessario, in base al disposto degli artt. 291 e 332 cod. proc. civ., e che, peraltro, essendo scaduti i termini per l'appello, la mancata rinnovazione fosse, a restare priva di effetti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)