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Sez. 5, Sentenza n. 6731 del 21/03/2007 (Rv. 596894 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Omissione nei confronti del litisconsorte non necessario - Ordine di notificazione dell'impugnazione a tale parte - Mancanza - Sentenza di appello - Cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596894-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

La sentenza resa dal giudice di appello, il quale abbia omesso, in cause scindibili, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte non necessario, ai sensi degli artt. 291 e 332 cod. proc. civ., può essere cassata dalla Suprema Corte soltanto se, al momento in cui la medesima Corte è chiamata a decidere, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, restando, in caso contrario, la violazione priva di effetti (nella specie, si verteva in tema di INVIM e di imposta di registro relative ad una compravendita immobiliare e la commissione tributaria regionale aveva omesso di disporre il rinnovo della notificazione dell'impugnazione nei confronti dell'acquirente del bene, ritenuto litisconsorte non necessario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)