Sez. 3, Sentenza n. 16065 del 18/02/2016 Ud. (dep. 19/04/2016) Rv. 266626 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Emergenza nella regione Campania - Raccolta e trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi - Rearto ex art. 6, comma primo, lett. d), D.L. n. 172 del 2008 - Contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 3 Costituzione - dell'art. 6, comma primo, lettera d), D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella Legge 30 dicembre 2008, n. 210 (recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale"), in quanto la disposizione, nel prevedere di differenziare l'applicazione della norma penale attraverso una disciplina eccezionale e temporanea, non lede i principi di uguaglianza e ragionevolezza, atteso che appare oggettivamente più grave la violazione della disciplina normativa dei rifiuti nelle zone ove vige lo stato di emergenza rispetto alle altre zone del territorio nazionale dove l'emergenza non sussista o sia cessata; è altresì manifestamente infondata la denuncia di legittimità costituzionale della disposizione medesima, con riferimento all'art. 25 Cost. in relazione al principio di riserva di legge in materia penale, posto che la norma incriminatrice è stata introdotta con atto avente valore di legge ordinaria, allo stesso modo della cessazione dello stato di emergenza (ex D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 CORTE COST., Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 com. 1 n. 4 CORTE COST., Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST., Legge 30/12/2008 num. 210 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)