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Sez. 3, Sentenza n. 40654 del 22/03/2016 Ud. (dep. 29/09/2016) Rv. 267971 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Raccolta e trasporto di rifiuti speciali - Art. 6, comma primo, lett. d), D.L. n. 172 del 2008 - Applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 6, comma primo, lett. f) - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267971-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la circostanza attenuante prevista dall'art. 6, comma primo, lett. f), del D.L. n. 172 del 2008 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania"), si applica ai soli casi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione nonché con riferimento alle condotte poste in essere da chi ha ottenuto l'autorizzazione, ovvero l'iscrizione o le comunicazioni prescritte dalla legge, senza essere in possesso dei requisiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/11/2008 num. 172 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 30/12/2008 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)