Sez. 2, Sentenza n. 3259 del 15/11/1971 (Rv. 354696 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - CONFERIMENTI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - QUOTE - PRESTAZIONI ACCESSORIE - PRESTAZIONI D'OPERA - OBBLIGO SOCIALE DEI SOCI - RICONOSCIMENTO DI TRATTAMENTO ANALOGO AL LAVORATORE SUBORDINATO - AMMISSIBILITA.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - CONFERIMENTI - PRESTAZIONI ACCESSORIE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - QUOTE - PRESTAZIONI ACCESSORIE - PRESTAZIONI D'OPERA - OBBLIGO SOCIALE DEI SOCI - RICONOSCIMENTO DI TRATTAMENTO ANALOGO AL LAVORATORE SUBORDINATO - AMMISSIBILITA.*
Gli artt 2345 e 2478 cod civ, prevedono, rispettivamente per le societa per azioni e per le societa a responsabilita limitata, la possibilita che l'atto costitutivo stabilisca l'Obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, le quali ben possono consistere in attivita personali simili a quelle di un prestatore di opera. La concreta prestazione di attivita da parte del socio puo, dunque, essere considerata adempimento di un Obbligo sociale anziche svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la societa. Nella prima ipotesi non e da escludere che al socio possa essere riconosciuto, con appositi patti, un trattamento in tutto o in parte analogo a quello dovuto ad un lavoratore subordinato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2748 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)