Sez. 1, Sentenza n. 3217 del 25/10/1972 (Rv. 361015 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice, pur non essendo vincolato dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e tenuto a dare adeguata motivazione del suo dissenso, totale o parziale, mediante specificazione dei singoli rilievi ed indicazioni delle nozioni, dei dati e degli elementi di cui si avvale per pervenire ad una diversa Determinazione. (Conf 2450'70, mass n 348713; 1466'70, mass n 347305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)