Sez. 2, Sentenza n. 1466 del 15/09/1970 (Rv. 347305 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Il giudice del merito, pur non essendo vincolato dal parere e dalle conclusioni cui e pervenuto il consulente tecnico da lui nominato, ha, qualora ritenga di dover dissentire, il preciso Obbligo d'indicare gli elementi di cui si e avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si e fondato e che l'hanno indotto a giungere a diversa conclusione. Soltanto in tal modo e possibile controllare il procedimento logico della decisione adottata, risolvendosi in caso contrario la mancata confutazione in omessa motivazione su punto decisivo, che rende la sentenza censurabile a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ. (Conf 3872'69 mass n 344236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)