Sez. 1, Sentenza n. 6289 del 19/03/2014 (Rv. 630487 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Revisione dell'assegno - Sopravvenienza di nuovi oneri a carico dell'obbligato - Rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - Necessità - Mancata rilevanza della suddetta valutazione - Possibilità - Consistenza della complessiva situazione patrimoniale - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI
Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva correttamente valutato il nuovo matrimonio dell'obbligato e la nascita di un altro figlio come circostanze giustificative della modifica dell'entità dell'assegno divorzile, in correlazione all'onere, sullo stesso gravante in via esclusiva, di provvedere al mantenimento del figlio nato dal primo matrimonio).
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1970 num. 98 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)