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Sez. 1, Sentenza n. 25010 del 30/11/2007 (Rv. 600622 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI | Revisione dell'assegno - Sopravvenienza di nuovi oneri a carico dell'obbligato - Rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - Necessità - Mancata rilevanza della suddetta valutazione - Possibilità - Consistenza della complessiva situazione patrimoniale - Integrazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600622-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - MUTAMENTO DEGLI OBBLIGHI

Ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri. Nella specie la S.C. ha confermato, correggendo la motivazione, la sentenza di merito che aveva negato rilievo alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte dell'obbligato i cui mezzi patrimoniali erano consistenti.

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1970 num. 98 art. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)