diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 574 del 26/02/1972 (Rv. 356599 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - MANCATA TRASCRIZIONE DELLE PARTI - NULLITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356599-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - MANCATA TRASCRIZIONE DELLE PARTI - NULLITA - ESCLUSIONE - ECCEZIONI.*

La mancata o erronea trascrizione delle conclusioni formulate dalle parti non determina di per se la nullita della sentenza, che puo verificarsi solo se abbia determinato una sostanziale omissione di attivita da parte del giudice, per avere questi trascurato di esaminare le conclusioni non trascritte o erroneamente trascritte e di pronunziarsi su di esse. (Conf 2112'67, mass n 329234; 2647'66, mass n 325087).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)