Sez. 2, Sentenza n. 2647 del 27/10/1966 (Rv. 325087 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - MANCANZA - NULLITA - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - MANCANZA - NULLITA - CONDIZIONI.*
La nullita della sentenza, a norma dell'art 132 n 3, cod proc civ, per omessa od incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti, puo essere pronunciata soltanto nel caso in cui abbia determinato la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero la mancata pronuncia su un capo della domanda. (Conf 1936/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)