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Sez. 2, Sentenza n. 2647 del 27/10/1966 (Rv. 325087 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - MANCANZA - NULLITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325087-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - MANCANZA - NULLITA - CONDIZIONI.*

La nullita della sentenza, a norma dell'art 132 n 3, cod proc civ, per omessa od incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti, puo essere pronunciata soltanto nel caso in cui abbia determinato la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero la mancata pronuncia su un capo della domanda. (Conf 1936/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)