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Sez. 5 - , Sentenza n. 31177 del 09/11/2023 (Rv. 669755-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Imposta di registro - Enunciazione - Fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo - Applicazione dell'imposta - Esecutorietà del decreto ingiuntivo - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669755-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo, a prescindere che esso sia o meno esecutivo, è soggetta all'imposta di registro, in quanto la funzione antielusiva dell'art. 22 TUR presuppone che l'atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario, trovando altresì applicazione le sanzioni previste, per l'omessa registrazione del contratto, dall'art. 69 del TUR.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)