Sez. 5 - , Ordinanza n. 4327 del 18/02/2021 (Rv. 660666 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro su atti giudiziari - Decreto ingiuntivo esecutivo - Opposizione - Esecutorietà - Sospensione - Assoggettabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l'esecutorietà dello stesso viene sospesa; ciò perché solo l'intervento di una decisione definitiva, che all'esito del giudizio di opposizione revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)