Sez. 1, Sentenza n. 4124 del 26/04/1999 (Rv. 525735 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento del beneficiario di un mutuo fondiario - Compenso spettante all'istituto erogante ex art. 7 dPR n. 7 del 1976 per anticipata estinzione volontaria del mutuo - Riconoscibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - IN GENERE
In caso di fallimento del beneficiario di un mutuo fondiario, non spetta alla banca mutuante il diritto al compenso di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 7 del 1976, previsto per l'ipotesi di anticipata estinzione volontaria del mutuo stesso, essendo la vicenda estintiva direttamente riconducibile alla dichiarazione di fallimento e non alla volontà del mutuatario.
Riferimenti normativi: DPR 03/05/1976 num. 7 art. 7, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)