Sez. 1, Sentenza n. 317 del 11/01/2001 (Rv. 543049 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo fondiario - Erogazione ex art. 18 R.D. 646/1905 - Natura di mutuo di scopo - Esclusione - Conseguenze.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
In tema di credito fondiario, la norma di cui all'art. 18 del R.D. n. 646 del 1905 (nonché l'art. 67, ultimo comma della legge fallimentare) non postula affatto (come implicitamente confermato, ancora, dall'art. 38 del D.Lgs. 385/1993), che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante debba venir necessariamente pattuita la destinazione scopo di miglioramento dei fondi sui quali è costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di "mutuo di scopo", la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizza, di per sè, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne "ipso facto" la nullità ex art. 1418 c.c.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 18, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)