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Sez. T, Ordinanza n. 7955 del 31/03/2026 (Rv. 678328-01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Imposta di registro relativa a sentenza penale - Riscossione - Avviso di liquidazione ex art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131 del 1986 - Necessità - Fondamento. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678328-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE

Ai fini del recupero dell'imposta di registro relativa a una sentenza penale, la cartella di pagamento dev'essere preceduta - a pena di nullità - dalla notifica dell'avviso di liquidazione di cui all'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, il quale detta una disciplina speciale rispetto a quella del T.U. spese, secondo cui, invece, non è necessaria la notificazione dell'invito di pagamento anteriormente all'atto di recupero del credito avente ad oggetto le spese di giustizia.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)