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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21178 del 13/09/2017 (Rv. 645484 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Riscossione spese processuali penali – Iscrizione a ruolo successiva al 4 luglio 2009 - Previa notifica dell'invito al pagamento – Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645484-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE

In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 68 com. 1 lett. C, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)