Sez. 1, Sentenza n. 1471 del 03/05/1969 (Rv. 340283 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIVIETO - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIVIETO - LIMITI.*
Il principio che il giudice dell'impugnazione assolve all'Obbligo della motivazione solo quando esponga gli elementi sostanziali della ratio decidendi, e non anche quando motivi per relationem, facendo cioe riferimento alla sentenza impugnata, e operante solo quando il giudice di secondo grado non dimostri di avere avuto presenti le ragioni addotte da tale sentenza e da lui richiamate, e di averle fatte proprie ragionatamente, e solo quando contro dette ragioni siano state svolte delle vere e proprie argomentazioni che non siano state gia confutate dalla sentenza di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)