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Sez. 1, Sentenza n. 1471 del 03/05/1969 (Rv. 340283 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340283-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - SENTENZA DI APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIVIETO - LIMITI.*

Il principio che il giudice dell'impugnazione assolve all'Obbligo della motivazione solo quando esponga gli elementi sostanziali della ratio decidendi, e non anche quando motivi per relationem, facendo cioe riferimento alla sentenza impugnata, e operante solo quando il giudice di secondo grado non dimostri di avere avuto presenti le ragioni addotte da tale sentenza e da lui richiamate, e di averle fatte proprie ragionatamente, e solo quando contro dette ragioni siano state svolte delle vere e proprie argomentazioni che non siano state gia confutate dalla sentenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)