Sez. 2, Sentenza n. 365 del 05/02/1973 (Rv. 362312 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIVIETO - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - DIVIETO - LIMITI.*
Nelle sentenze emesse in Sede di impugnazione non e consentita la motivazione per relationem, essendo consentito il riferimento alla motivazione della sentenza appellata solo quando il giudice di secondo grado, riproducendo o richiamando gli elementi essenziali dell'altra motivazione, dimostri non solo di farla propria, ma anche di avere esaminato le censure che contro la stessa sono state proposte e di averle respinte per motivi che, almeno succintamente, deve spiegare. (V 1471/69, mass n 340283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)