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Sez. 1, Sentenza n. 13919 del 13/12/1999 (Rv. 532068 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 4 legge n. 117 del 1988 avverso provvedimento disponente misura cautelare - Decorrenza del termine decadenziale per la proposizione dell'azione risarcitoria - Momento iniziale - Individuazione - Illegittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 117 del 1988 nella parte non prevedente l'esperibilità dell'azione risarcitoria solo dopo la cessazione della titolarità del procedimento da parte dei giudici asseritamente autori del preteso danno - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532068-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, quando il fatto generatore del preteso danno ingiusto è costituito da un provvedimento cautelare, a norma dell'art. 4 legge n. 117 del 1988 l'azione risarcitoria è proponibile quando siano stati esperiti, ove previsti, tutti i rimedi processuali astrattamente idonei a provocarne la revoca o la modifica, ovvero quando la sua rimozione o modificazione non sia più, in ogni caso, giuridicamente possibile, e pertanto da tale momento decorre il termine biennale di decadenza dal diritto a proporre l'azione risarcitoria, senza che, perciò, possa sospettarsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 citato (per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost.) nella parte in cui non prevede che il suddetto termine decadenza resti "sospeso" per tutto il tempo in cui la titolarità del processo sia attribuita agli stessi magistrati che, nel suo ambito, hanno chiesto e disposto la misura cautelare, giacché, anche ove fosse ipotizzabile una durata della fase delle indagini preliminari che superi il biennio dalla emissione della misura cautelare, nessuna norma impedirebbe al presunto danneggiato di esperire l'azione risarcitoria nel termine prescritto e l'eventuale timore di parzialità o persecutorietà da parte del magistrato ritenuto responsabile del preteso danno ingiusto troverebbe adeguato rimedio negli istituti dell'astensione e della revocazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)