Sez. 1, Sentenza n. 18329 del 24/12/2002 (Rv. 559412 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione ai sensi della legge n. 117/1988 - Previsione della decadenza biennale - Disparità di trattamento rispetto all'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede il termine biennale di decadenza dall'azione, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale, che è soggetta a termine di prescrizione quinquennale, perché nel caso dell'azione di cui alla legge cit. il termine è di decadenza, non di prescrizione, e quindi risponde ad esigenze diverse da quelle tutelate con con la disciplina di cui all'art. 2947 cod. civ.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)