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Sez. 2, Sentenza n. 1432 del 24/03/1978 (Rv. 390807 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNCIA - EFFICACIA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO DI UN DIFENSORE DIVERSO DA QUELLO MUNITO DI PROCURA ED INDICATO QUALE PROCURATORE NELL'EPIGRAFE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NULLITA - RINUNCIA AL MANDATO DEL PROCURATORE COSTITUITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390807-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNCIA - EFFICACIA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO DI UN DIFENSORE DIVERSO DA QUELLO MUNITO DI PROCURA ED INDICATO QUALE PROCURATORE NELL'EPIGRAFE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - NULLITA - RINUNCIA AL MANDATO DEL PROCURATORE COSTITUITO - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 85 cod proc civ, la rinuncia del difensore alla procura, ancorche comunicata alla controparte, non ha effetto fino a che il difensore stesso sia stato sostituito con un altro, col rilascio di una nuova procura. Pertanto, e nulla la notificazione dell'impugnazione effettuata nel domicilio di un difensore diverso da quello a cui e stata rilasciata la procura, presso cui e stato eletto il domicilio e che e indicato quale procuratore nell'epigrafe della sentenza impugnata, ancorche questi abbia dichiarato di rinunciare al mandato ed ancorche il legale presso cui e stata effettuata la notificazione abbia agito in qualche udienza quale suo "sostituto" (rectius: rappresentante). (Conf 850/74, mass n 368747).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)