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Sez. 2, Sentenza n. 850 del 28/03/1974 (Rv. 368747 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368747-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - INEFFICACIA NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE - LIMITI.*

La rinuncia al mandato da parte del procuratore della parte costituita a suo mezzo non ha effetti nei confronti delle altre parti fino al momento della sua sostituzione e riguarda soltanto i rapporti tra il procuratore rinunciante e la parte da lui rappresentata. Dalla rinuncia non possono derivare alla controparte ne danno ne vantaggio, se il procuratore nonostante la rinuncia abbia continuato a svolgere la sua attivita nel processo. (Conf 2499'72, mass n 359980; 2260'69, mass n 341635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)