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Sez. 3, Sentenza n. 2841 del 14/10/1974 (Rv. 371263 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - IMPUTABILITA DEL VIZIO AL VENDITORE - ONERE PROBATORIO DEL COMPRATORE - PROVA DEL VIZIO ALL'ARRIVO DELLA MERCE - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DEL VIZIO ALLA CONSEGNA - ONERE DEL VENDITORE DI PROVA CONTRARIA - PRESUNZIONE DI DETERMINAZIONE DEL VIZIO PER IL TRASPORTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371263-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - IMPUTABILITA DEL VIZIO AL VENDITORE - ONERE PROBATORIO DEL COMPRATORE - PROVA DEL VIZIO ALL'ARRIVO DELLA MERCE - CONSEGUENZE - PRESUNZIONE DEL VIZIO ALLA CONSEGNA - ONERE DEL VENDITORE DI PROVA CONTRARIA - PRESUNZIONE DI DETERMINAZIONE DEL VIZIO PER IL TRASPORTO - CONFIGURABILITA.*

Incombe al compratore, il quale fa valere in giudizio il diritto a garanzia per vizio redibitorio della cosa comperata, dare la prova che il vizio stesso e per la sua origine imputabile al venditore. Ove il compratore denunzi e provi l'esistenza di vizi al momento dell'arrivo della merce, da tale fatto noto puo desumersi, in forza di presunzione semplice ed a norma degli art 2727 e 2729 cod civ, la preesistenza dei vizi stessi al momento della consegna, con il conseguente Onere della prova contraria al venditore. Ma tale presunzione non puo estraniarsi dalle varie circostanze concrete dei singoli casi, alle quali anzi deve subordinarsi con criteri di relativita, si da non sopraffare, automaticamente, l'antagonistica presunzione, ove questa sussista, che i vizi lamentati possano anche essersi verificati durante il trasporto, per cause al venditore non imputabili.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)